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Bonus 2.400 euro, c’è tempo fino al 31 maggio

Tutte le categorie danneggiate dal Covid-19 che hanno diritto all’indennità. Tra requisiti per fare domanda e casi di non cumulabilità

Dallo scorso 22 aprile è on line la procedura che permette ai nuovi beneficiari di accedere al bonus di 2.400 euro previsto dal DL Sostegni. Per richiederlo, agli aventi diritto hanno tempo per presentare la domanda fino a al 31 maggio.

Le categorie lavorative a supporto delle quali è stato attivato il bonus sono: lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati delle vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo.

Chi ha già ricevuto l’indennità prevista dal decreto Ristori (articoli 15 e 15-bis, decreto legge 137/2020) riceverà l’indennità da 2.400 euro in automatico, senza necessità di presentare una nuova domanda.

La domanda può essere presentata online attraverso il servizio dedicato disponibile a questo link, o in alternativa ci si può rivolgere al contact center (803 164 da rete fissa, 06 164 164 da mobile), o a enti di patronato e intermediari dell’Inps.

I requisiti per categoria

I requisiti per poter richiedere il bonus da 2.400 euro introdotto dal Dl Sostegni variano da categoria a categoria. Per gli stagionali e somministratori dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, il rapporto di lavoro stagionale o in somministrazione deve essere cessato tra l’1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, con almeno 30 giorni lavorati. Inoltre, alla data del 23 marzo 2021 non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico diretto, della indennità di disoccupazione Naspi o di un rapporto di lavoro subordinato. Successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro stagionale o in somministrazione, è ammessa l’instaurazione di un altro rapporto di lavoro subordinato, purché sia già cessato alla data del 23 marzo 2021.

Anche per gli stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali il rapporto di lavoro stagionale o in somministrazione deve essere cessato tra l’1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, con almeno 30 giorni lavorati. Inoltre, non si deve essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a eccezione del rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità.

Per gli Intermittenti, la prestazione lavorativa deve essere stata svolta nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente (con o senza indennità di disponibilità), per almeno 30 giorni tra l’1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021. Inoltre, non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a eccezione del rapporto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, alla data di presentazione della domanda.

Per gli autonomi occasionali, si deve essere titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale nel periodo tra l’1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, privi di partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Non si deve avere un contratto di lavoro autonomo occasionale alla data del 24 marzo 2021. Si deve avere l’accredito di almeno un contributo mensile tra l’1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 nella gestione separata dell’Inps, dovuto alla attività da autonomo occasionale. E poi, non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a eccezione del rapporto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, alla data di presentazione della domanda.

Per gli incaricati alle vendite a domicilio, si deve avere per il 2019 un reddito annuo derivante dalle vendite a domicilio superiore a 5mila euro e si deve essere titolari di partita Iva attiva con iscrizione alla gestione separata dell’Inps alla data del 23 marzo 2021. Non si deve essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a eccezione del rapporto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, alla data di presentazione della domanda.

Per i subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, si devono avere tra l’a gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 uno o più rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giorni. Si devono avere nel corso del 2018 almeno 30 giorni di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Inoltre, non si deve essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 23 marzo 2021 o di rapporto di lavoro subordinato alla data del 24 marzo 2021.

Per i Lavoratori dello spettacolo, si devono avere almeno 30 contributi giornalieri versati al fondo previdenziale Inps dello spettacolo tra l’1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, e un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75mila euro. In alternativa si devono avere almeno 7 contributi nel medesimo periodo e un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35mila euro. E poi, non si deve essere titolari alla data del 23 marzo 2021 di un trattamento pensionistico diretto, né alla data del 24 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a eccezione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità.

Le indennità non cumulabili

Agli aventi diritto, spetta comunque una sola indennità. Il bonus da 2.400 euro, quindi, non è cumulabile con l’indennità erogata dalla società Sport e salute, l’indennità a favore dei lavoratori domestici, l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, il reddito di emergenza e l’indennità di funzione prevista per alcune cariche, come nel caso dei parlamentari.

Nel caso degli stagionali e dei somministrati del turismo e degli stabilimenti termali l’indennità non è cumulabile neanche con la Naspi. Con riferimento al reddito di cittadinanza, fermo restando la non cumulabilità, è possibile integrarne la misura fino al valore di 2.400 euro.

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