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Bonus facciate 2021, il vademecum Enea

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Ecco chi può farne richiesta, gli edifici e gli interventi tecnici interessati e tutta la documentazione da produrre

Un maxi sconto fiscale del 90% sui costi sostenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, senza un limite massimo di spesa, di cui possono beneficiare tutti. È grazie a queste caratteristiche che il Bonus facciate 2021, detrazione introdotta proprio per  favorire interventi di recupero o restauro della parte esterna degli edifici, sta convincendo sempre più persone a iniziare i lavori.

Nel dettaglio, la detrazione introdotta dalla legge di bilancio 2020 ed estesa anche all’anno in corso prevede una detrazione dall’imposta lorda, pari appunto al 90%, per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Ecco come funziona, chi ne ha diritto e come va richiesta l’agevolazione secondo il vademecum dell’Enea, l’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica, relativo agli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne.

Bonus facciate 2021, chi può farne richiesta

La detrazione può essere richiesta da tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio (usufrutto, uso, abitazione o superficie) o detengono l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, e sono in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare anche per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

L’agevolazione può essere richiesta dalle persone fisiche, ossia i privati cittadini, compresi coloro che esercitano arti o professioni, dalle associazioni tra professionisti, dalle società semplici e dagli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Hanno diritto a richiedere il Bonus facciate anche i contribuenti con reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, né dai contribuenti la cui imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta. Questi soggetti possono però richiedere la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Gli edifici interessati dalla detrazione

Il Bonus facciate è limitato ad alcuni tipi di edifici idonei. È valido per gli immobili di qualsiasi categoria catastale e qualsiasi destinazione d’uso già “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi, se dovuti. 

Non sono compresi nell’agevolazione gli interventi di nuova realizzazione in ampliamento, nuova realizzazione mediante demolizione e ricostruzione ivi compresi quelli con la stessa volumetria.

Gli edifici possono essere  condominiali o costituiti da una singola unità immobiliare ma devono essere situati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Bonus facciate 2021, requisiti tecnici degli interventi

L’intervento oggetto della detrazione deve essere finalizzato al “recupero o restauro” della facciata esterna e riguardare le strutture verticali opache della stessa (facciate sull’intero perimetro esterno o interne visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico). Sono esclusi gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Deve poi configurarsi come un intervento influente dal punto di vista termico, ovvero che interessa il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, rispettare i requisiti indicati nel D.M. 26.06.2015.

I valori di trasmittanza termica iniziali (U) devono essere superiori ai valori limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6 agosto 2020 per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 20205 . In particolare, i valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010 per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020 oppure inferiori o uguali ai valori riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020 con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020. Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale per gli interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, sono indicate all’ art. 3 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e integrazioni. 

Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 (all’art. 5 del D.M. 6.08.2020) comprendono invece la fornitura e posa in opera di materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento; le opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento;  l’occupazione di suolo pubblico; le prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli Attestati di Prestazione Energetica – A.P.E. – delle unità immobiliari per cui si chiedono le detrazioni, direzione lavori etc.).

Bonus facciate 2021, i documenti necessari

Per accedere alla detrazione è necessario produrre i seguenti documenti:

1. Scheda descrittiva dell’intervento da trasmettere ad Enea entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/). La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

2. Documentazione di tipo “tecnico” comprendente:

– stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;

– asseverazione redatta da un tecnico abilitato accompagnata da computo metrico;

copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;

– copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;

– schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).

3. Documentazione di tipo “amministrativo” comprendente:

– delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;

– dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;

– fatture relative alle spese sostenute, oppure documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;

– ricevute dei bonifici parlanti;

– stampa della e-mail inviata dall’Enea contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

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