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Polizza vita, il beneficiario

Polizza vita il beneficiario

Chi può essere designato come beneficiario di una polizza vita e a quali benefici ha diritto in base al tipo di assicurazione stipulata

Le varie possibilità di scelta dei beneficiari possono creare diverse opportunità per salvaguardare il futuro delle persone care o dei progetti attraverso una polizza vita. Ma chi può essere designato come beneficiario? E come cambiano i benefici in base alla polizza?

Quando si stipula una polizza che prevede, tra le sue garanzie, la copertura in caso di decesso (sia che si tratti di una polizza infortuni, di una polizza vita di risparmio o investimento o di una polizza vita temporanea caso morte), nei dati da fornire alla compagnia bisogna specificare l’identità della persona o delle persone che riceverà la prestazione prevista dalla polizza stessa.

Chi può essere designato beneficiario

Secondo la legge, non ci sono requisiti specifici per essere nominati beneficiari di una polizza. La prassi vuole che, in assenza di indicazioni specifiche da parte del titolare del contratto di assicurazione, la Compagnia, in caso di decesso dell’assicurato, paghi quanto dovuto ai cosiddetti eredi legittimi (per esempio, il coniuge e i figli), dividendo l’importo in quote di uguale valore.

Il titolare della polizza ha l’opportunità di decidere, tuttavia, di allocare a suo piacimento la somma assicurata tra i beneficiari. Per esempio, può decidere di dividere in parti diverse la somma, per favorire uno dei familiari che dipende maggiormente dalla sua presenza.

Si pensi a una famiglia con più figli, in cui uno di essi non sia ancora economicamente autosufficiente perché molto più giovane rispetto agli altri o abbia difficoltà a rendersi indipendente a causa delle sue condizioni di salute (in caso di malattie croniche o handicap). In questo caso potrebbe essere opportuno allocare una quota maggiore dell’indennizzo al figlio in condizioni più sfavorevoli.

Per essere beneficiari di una polizza, non è necessario un legame di parentela con l’assicurato o il contraente. Per questo motivo, le assicurazioni sono molto utili anche per tutelare una persona cara esterna al nucleo familiare. È il caso delle coppie di fatto o di altre tipologie di relazioni in cui ci sono persone che dipendono economicamente o contano sull’aiuto del titolare della polizza.

Oltre alle persone, possono beneficiare della prestazione decesso della polizza anche altre categorie di soggetti. Per esempio, è possibile lasciare l’intera somma o una percentuale di essa a un ente con scopi benefici. Se una persona ha sostenuto regolarmente nel corso della propria vita un’associazione no-profit (attraverso donazioni regolari, adozione a distanza, devoluzione del 5 per mille) e volesse fare ancora di più, la polizza vita può costituire un’ulteriore forma di contributo alla causa sostenuta dalla onlus. 

In altri casi particolari, è possibile che sia un’impresa a beneficiare dell’indennizzo. Può accadere nel caso la polizza abbia la finalità di garantire continuità agli affari. In questi casi il capitale pagato dalla compagnia può essere utile per affrontare il possibile calo di fatturato dovuto all’assenza della persona fondamentale per il successo dell’azienda.

Molto frequente è il caso in cui si designa come beneficiario una banca (in questi casi si parla anche di “vincolo”). Ciò accade quando la finalità dell’assicurazione è garantire il rimborso di un prestito o mutuo immobiliare erogato dall’istituto di credito stesso.  

Come e quando scegliere il beneficiario

La scelta dei soggetti e delle rispettive quote può essere fatta dalla persona che sottoscrive la polizza in ogni momento. La Compagnia normalmente chiede di esprimere la preferenza al momento dell’adesione, attraverso la modulistica da compilare per sottoscrivere il contratto di assicurazione. È sempre possibile fare modifiche ai beneficiari successivamente, per adattare la polizza all’evoluzione della situazione personale della persona assicurata.

Il codice civile riconosce anche la possibilità di stabilire i beneficiari della polizza indicandoli nel testamento. Una soluzione considerata equivalente alla comunicazione scritta alla Compagnia di assicurazioni.

Non è necessario informare i beneficiari quando vengono designati, ma è importante fornire dati accurati per la loro identificazione alla Compagnia.

Quanto e cosa spetta al beneficiario

Al beneficiario della garanzia assicurativa spetta la somma assicurata per la garanzia stessa, o una parte del capitale in presenza di più soggetti beneficiari. La compagnia dividerà il capitale tra di essi equamente o in base a quanto eventualmente definito dal contraente della polizza.

Quanto sopra vale sempre per le polizze assicurative definite di “puro rischio”, ovvero le polizze vita temporanee caso morte e le altre polizze che prevedono la garanzia decesso anche limitata alla sola casistica infortunio.

Un’importante caratteristica di questo tipo di polizza è che la somma è a totale disposizione del beneficiario, in quanto l’importo pagato dalla Compagnia è esente da tasse a carico di chi la riceve, incluse quelle di successione. Inoltre, non è pignorabile né sequestrabile.

Diverso è il caso delle polizze vita che hanno, oltre alla componente citata, anche una finalità di investimento. In questo caso, oltre alla somma fissa per decesso, l’ammontare della somma pagata ai beneficiari dipende non solo dal capitale accumulato, ma anche dal rendimento dell’investimento fatto dal titolare per mezzo degli strumenti collegati alla polizza.

In questo caso, la determinazione dell’importo da versare varia in base alle caratteristiche della polizza: se il beneficio va pagato solo in caso di morte o anche in caso di vita, se viene pagata una rendita o una somma una tantum, se è prevista una prestazione minima.

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La guida è stata realizzata in collaborazione con MetLife

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