L’anticipo può essere richiesto subito, con un interesse pari all’1% fisso e una ritenuta dello 0,50%. Per l’intera somma si devono aspettare sei mesi. Come fare domanda
Nuove istruzioni per l’anticipo Tfr e Tfs. L’Inps ha infatti pubblicato la circolare contenente le indicazioni operative per l’anticipazione ordinaria del Trattamento di fine rapporto e del Trattamento di fine servizio che i pensionati iscritti alla “Gestione Unitaria Creditizia e Sociale” possono richiedere.
Tfr e Tfs, come funziona l’anticipo
Dal 1° febbraio 2023, l’Inps accorda l’anticipazione di parte o dell’intero Tfr o Tfs maturato, ma non ancora esigibile, con un interesse pari all’1% fisso e una ritenuta per spese di amministrazione pari allo 0,50%. Possono beneficiare della misura i titolari di pensione diretta che abbiano confermato l’adesione al Fondo Credito per il periodo di pensione; i soggetti cessati dal servizio senza diritto a pensione che, a seguito di un nuovo impiego, risultino iscritti al Fondo Credito ex lege o volontariamente; il personale militare in ausiliaria iscritto alla predetta gestione.
L’anticipazione può essere richiesta per l’intero importo del Tfr/Tfs maturato, disponibile e esigibile dopo almeno sei mesi dalla data della domanda. Il contratto di cessione del credito è stipulato in questo caso per il 100% del trattamento maturato, disponibile e cedibile. E viene erogato per il corrispondente importo al netto degli interessi dell’intero ammortamento e delle spese amministrative.
Come fare domanda
La domanda di anticipazione del Tfr/Tfs può essere presentata sul sito dell’Inps oppure tramite un soggetto delegato o presso i Caf e Istituti di patronato. Nel caso in cui la richiesta venga accolta, lo stesso istituto previdenziale predisporrà una bozza di proposta di cessione. Questa verrà resa disponibile nell’area personale My Inps dell’iscritto. A questo punto il pensionato avrà 30 giorni di tempo per sottoscriverla e rinviarla all’Inps.
Ricevuta la proposta di cessione del Tfs/Tfr l’Istituto verificherà e trasmetterà l’accettazione della proposta oppure il mancato accoglimento al richiedente. L’iscritto può sempre recedere dalla richiesta di anticipazione, senza alcun onere a proprio carico, fino all’accettazione da parte dell’Istituto della relativa proposta di cessione.