Aperta la procedura per poter richiedere l’Anf valido dall’1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 per i lavoratori dipendenti del settore privato
Via libera dell’Inps alle domande per l’assegno nucleo familiare (Anf) 2021-2022 per i lavoratori dipendenti del settore privato. Il calcolo include anche le nuove maggiorazioni per i nuclei con figli che sono state introdotte con decreto approvato lo scorso 4 giugno dal Consiglio dei ministri.
La procedura per richiedere l’Anf è disponibile sul portale Inps e riguarda il periodo valido dall’1 luglio 2021 al 30 giugno 2022. La procedura è stata avviata con un messaggio dell’Istituto che include le consuete tabelle di calcolo e rivalutazione annuale dei redditi per il nucleo familiare rispetto alle diverse tipologie di nuclei e maggiorazioni per i nuclei con figli (il reddito deve essere formato per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati).
Con il recente decreto-legge 8 giugno 2021 n.79 è stato riconosciuto agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare, a decorrere dall’1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un incremento di 37,5 euro per ciascun figlio nei nuclei familiari fino a due figli e di 55 euro per ciascun figlio nei nuclei familiari di almeno tre figli.
Gli assegni e le eventuali maggiorazioni saranno calcolati dall’Inps successivamente all’inoltro della domanda e alle verifiche da parte dell’Inps stesso.
Che cos’è l’Assegno per il nucleo familiare
L’Assegno per il nucleo familiare è una prestazione economica erogata dall’Inps ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
Per il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’Anf si tiene conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo. Gli importi diminuiscono man mano che aumentano gli scaglioni di reddito, fino ad azzerarsi in corrispondenza delle diverse soglie di esclusione a seconda della tipologia familiare.
Chi sono i beneficiari
L’Assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato e ai dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, agli iscritti alla gestione separata, ai lavoratori di pendenti di società fallite, ai titolari di prestazioni previdenziali e ai titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex Enpals (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo).
Il nucleo familiare, invece, deve essere composto da almeno due persone e possono farne parte il richiedente lavoratore o pensionato, il coniuge, i figli di età inferiore a 18 anni (anche se non conviventi), i figli maggiorenni con inabilità assoluta e permanente al lavoro, purché non coniugati, figli, studenti o apprendisti, di età compresa tra i 18 e i 21 anni purché facenti parte di “nuclei numerosi” (con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni), fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni, inabili al lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, se non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e se non sono coniugati, e infine i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente.