Dai genitori separati ai figli maggiorenni fino ai nuclei numerosi. Ecco i chiarimenti per chi ha diritto all’Assegno unico
Nuovi chiarimenti Inps sull’Assegno unico e universale per i figli a carico. La misura, come noto, consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, tenuto conto dell’Isee.
Stavolta l’istituto pensionistico ha fornito ulteriori chiarimenti sul riconoscimento della maggiorazione in condizioni familiari particolari. Quella in cui entrambi i genitori siano lavoratori, quella dei nuclei numerosi, se i genitori sono separati e anche se i figli sono maggiorenni. Ecco le istruzioni.
Assegno unico, come funziona con entrambi i genitori lavoratori
Le norme sull’Assegno unico prevedono, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, una maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro. Oltre i 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
Ai fini di tale maggiorazione, rilevano i redditi da lavoro dipendente o assimilati. Sono poi compresi anche i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno. La maggiorazione spetta anche ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi e del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia.
Nuclei numerosi e Assegno unico
Quanto alla numerosità del nucleo familiare, è prevista una maggiorazione dell’Assegno unico per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili. Questa spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore di 15 euro, in caso di un Isee pari a 40.000 euro. Oltre questa soglia, l’importo rimane costante.
È poi prevista una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. Al riguardo, l’Inps precisa che, ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli. Ad esempio: in un nucleo composto da 4 figli nel quale i 2 genitori facenti parte del nucleo Isee hanno in comune solo 3 dei 4 figli dichiarati nella Dsu, la maggiorazione spetta al 100% al genitore, madre o padre, di tutti e 4 figli presenti nel nucleo.
Sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo Isee, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all’Assegno unico.
Riconoscimento dell’Assegno unico ai genitori separati
L’Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o hanno l’affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.
L’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale o l’affidamento esclusivo.
Il contributo viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo.
L’Assegno unico per i figli maggiorenni
L’Assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età. Il ragazzo deve però frequentare un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea; oppure deve svolgere un tirocinio o un’attività lavorativa e possedere un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; o ancora deve essere registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; oppure deve svolgere il servizio civile universale.
La circolare Inps ha chiarito che le condizioni elencate dalla norma devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.
Un figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni che non convive con i genitori può comunque essere considerato come parte del nucleo. Questo nel caso in cui risulti a carico dei genitori ai fini Irpef e non sia, a sua volta, coniugato o abbia figli propri. Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico Irpef di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.
In questo caso il ragazzo non deve aver avuto un reddito complessivo lordo superiore a 4.000 euro nel secondo anno solare antecedente alla domanda. Nell’anno di riferimento dell’assegno, invece, lo stesso figlio non deve avere reddito complessivo lordo presunto che superi gli 8.000 euro.