Per le partite Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro, il termine slitta dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024. Ma vale solo per le persone fisiche
Per le partite Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro slitta dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 il termine per versare la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. Con la possibilità, inoltre, di versare lo stesso importo in cinque mensilità da gennaio a maggio prossimi. È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate in una circolare sulle novità introdotte dal decreto Anticipi. La norma riguarda però solo le persone fisiche, non le società di capitali o gli enti non commerciali.
Partite Iva, nessun cambiamento per i contributi previdenziali e assistenziali
Il dl collegato alla manovra ha introdotto, solo per il periodo d’imposta 2023 il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione Redditi Persone fisiche 2023. È prevista, come si diceva, anche possibilità di effettuare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a partire da gennaio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 4% annuo. Per i contributi previdenziali e assistenziali, invece, resta fermo il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.
Chi può usufruirne
Possono usufruire della proroga le persone fisiche titolari di partita Iva che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro. Per verificare il rispetto del ‘tetto’, spiega l’Agenzia, si deve far riferimento ai compensi (nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir), dichiarati per il 2022.
Se il contribuente esercita più attività (con diversi codici Ateco), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi. Allo stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa occorre sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe. La circolare chiarisce infine che i contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva devono tenere in considerazione l’ammontare complessivo del fatturato 2022 (fatture e corrispettivi telematici).