Mancata assistenza, caos bagagli, danni supplementari e pratiche commerciali scorrette: il vademecum Confconsumatori per i passeggeri alle prese con lo sciopero aerei
Un’estate così difficile per chi deve volare non si era forse mai vista. Il caos da sciopero aerei che sta interessando gran parte dell’Europa ha infatti già rovinato o rischia di rovinare le ferie di molti. Ma in caso di volo cancellato o rimandato, i passeggeri colpiti dai disagi hanno una serie di diritti da far valere sia per le possibili violazioni del Regolamento Comunitario n. 261/2004 sia per le e pratiche commerciali scorrette. Ecco il vademecum targato Confconsumatori.
Sciopero aerei e mancata assistenza
Con lo sciopero aerei, in molti casi ai passeggeri è stata negata l’assistenza. L’obbligo di assistenza, evidenzia l’associazione, è previsto dal Regolamento Comunitario n. 261/2004. Quindi le compagnie che non hanno provveduto hanno violato la normativa e sono passibili di sanzione da parte dell’Enac. “Invitiamo pertanto i passeggeri a segnalare i casi all’Enac inviando reclamo e chiedendo l’apertura di un procedimento sanzionatorio”, si legge nella nota.
Attenzione però, spiegano ancora da Confconsumatori, il reclamo all’Enac in caso di sciopero aerei o altro “non comporta l’apertura di una pratica di rimborso o risarcimento tra il passeggero e la compagnia”. Questa resta infatti “una questione che compete solamente questi ultimi due soggetti”.
Sui disservizi come il negato imbarco, cancellazione, ritardo prolungato del volo, obbligo di informazione ed assistenza da parte della compagnia aerea, sistemazione in classe superiore o inferiore, un reclamo all’Ente nazionale per l’aviazione civile, si legge ancora, “mette in moto un procedimento finalizzato all’accertamento della violazione del Regolamento e quindi all’irrogazione della sanzione prevista”. La compagnia, coinvolta nel procedimento amministrativo, pur di non subire una sanzione, potrebbe “risarcire i passeggeri ma questo è soltanto un effetto indiretto ed eventuale del reclamo, mai diretto”.
Per cui “conviene presentare autonomo reclamo alla compagnia”. L’assistenza per tutte le persone con disabilità, a mobilità ridotta, riguarda “oltre che della compagnia aerea anche della società di gestione dell’aeroporto e quindi la valutazione di eventuali violazioni riguarderà entrambi i soggetti, per verificare su chi ricade la responsabilità”.
Sciopero aerei e risarcimento danni supplementari
A prescindere dalla compensazione pecuniaria che è comunque dovuta anche in caso di sciopero aerei indetto da personale della compagnia, restano le spese a cui i passeggeri sono stati costretti ad andare incontro a causa del volo cancellato o ritardato.
Queste possono essere diretta conseguenza della mancata assistenza oppure no, ma in entrambi i casi il passeggero ha diritto al rimborso. Ne è un esempio quando, in caso di mancata riprotezione o di riprotezione proposta per giorni successivi, i passeggeri per raggiungere il luogo di vacanza sono stati costretti ad acquistare biglietti di altra compagnia. Oppure, non avendo ricevuto ospitalità in albergo in seguito alla riprotezione per il giorno successivo, sono stati costretti a pagare le relative spese autonomamente. Comprese quelle per il trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa.
Queste spese e, in generale, tutte le spese che i passeggeri hanno dovuto sostenere per lo sciopero aerei devono essere rimborsate. “Consigliamo quindi di inoltrare formale richiesta alla compagnia allegando copie delle relative ricevute”, suggeriscono gli esperti dell’associazione.
Sciopero aerei e caos bagagli
Visto il gran numero di scioperi aerei, questa estate si sta rivelando molto critica anche dal punto di vista dei bagagli. E, anche in questo caso, ai passeggeri spettano dei risarcimenti. Bisogna però prestare la massima attenzione a due termini, scaduti i quali si perde ogni diritto, avverte Confcommercio.
Il primo riguarda la richiesta di risarcimento in caso di danneggiamento, che deve essere inoltrata a mezzo reclamo alla compagnia entro sette giorni dalla constatazione in aeroporto. Il secondo riguarda la ritardata consegna. In questo caso il reclamo deve essere inviato sempre alla compagnia entro 21 giorni dalla restituzione. Fermo restando che in tutti i casi, nell’immediatezza, la constatazione dell’evento deve essere effettuata presso l’Ufficio Lost and Found dell’aeroporto di arrivo, compilando il modulo PIR prima di lasciare l’area aeroportuale.
Sciopero aerei e pratiche commerciali scorrette
Infine, Confconsumatori fa sapere di aver ricevuto segnalazioni di episodi che potrebbero costituire pratiche commerciali scorrette in questi giorni di caos per lo sciopero aerei.
“Ai disservizi di questi giorni si sono accompagnati spesso dinieghi ai risarcimenti, risposte del tutto insensate e richieste ‘burocratiche’ dall’evidente finalità dilatoria. Per tali motivi è opportuno che i passeggeri conoscano bene i loro diritti”, avvertono Mara Colla, presidente di Confconsumatori e l’avvocato Carmelo Calì, responsabile nazionale trasporti e turismo dell’associazione.