Via libera al Dl Sostegni Bis: dallo stop ai licenziamenti al contratto di rioccupazione, dalla proroga della Cigs al mutuo per i giovani
Dal Consiglio dei Ministri è arrivato il via libera al Dl Sostegni Bis (è stato approvato nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 maggio 2021). Un provvedimento che vale 40 miliardi di euro, con sostegni a imprese, lavoratori e famiglie in difficoltà.
Nei sostegni, “per la prima volta si usa il criterio dell’utile, che è più giusto, ma ci vuole tempo per accettarlo”, ha detto il premier Mario Draghi nella conferenza stampa che si è tenuta subito dopo l’approvazione del decreto da parte del Consiglio dei Ministri. L’ex numero uno della Bce ha voluto sottolineare, poi, come questo provvedimento “in parte è diverso dal passato; un decreto che guarda al futuro e a un Paese che si riapre, ma che allo stesso tempo assiste non lascia indietro nessuno”.
E nel decreto c’è spazio anche per i giovani, che da “domani” avranno la possibilità di chiedere un mutuo senza doversi sobbarcare l’onere delle imposte connesse. E i giovani meno abbienti potranno anche godere della garanzia dello Stato fino all’80% del valore del finanziamento, così da accelerare le pratiche per l’approvazione del mutuo in banca.
Naturalmente tutte queste parole dovranno poi essere tramutate in fatti dalle banche. E non bisogna darlo per scontato, soprattutto considerando le esperienze passate. Come nel caso dei finanziamenti garantiti dallo Stato per le imprese in difficoltà varati nel 2020 con il Decreto Liquidità. In quel caso la risposta delle banche non fu immediata.
Ma vediamo tutte le misure, o almeno quelle principali rivolte alla famiglia e ai lavoratori, che sono state approvate con il Dl Sostegni Bis.
Contributi a fondo perduto
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica, è stato
riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni Bis, che abbiano presentato istanza e ottenuto il precedente contributo (Dl 41 del 22 marzo 2021), e che non abbiano
indebitamente percepito o che restituito tale contributo.
Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del 100% del precedente contributo e sarà corrisposto automaticamente dall’Agenzia delle entrate o mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale su cui è stato erogato il precedente contributo, oppure attraverso il riconoscimento sotto forma di credito d’imposta (nel caso in cui sia stata scelta questa opzione in precedenza).
Il contributo alternativo
Il comma 5 dell’articolo uno del decreto introduce anche un contributo a fondo perduto, alternativo a quello precedente del comma 1, rivolto a chi svolge attività di impresa, arte o professione o che produce reddito agrario ed è titolare di partita Iva in Italia (partita Iva già in essere prima dell’approvazione del decreto). I requisiti per ottenerlo sono: non aver registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto; aver subito nel periodo tra l’1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021 una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo di 12 mesi prima.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto istituito con il decreto di marzo, l’ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo dall’1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1 aprile 2019 al 31 marzo 2020: 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro, 50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000, 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione, 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni, 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro. Per tutti i soggetti l’importo del contributo non può superare i 150.000 euro.
Cambiano, invece, le percentuali per i soggetti che non hanno beneficiato del precedente contributo a fondo perduto: 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro, 70% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000, 50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione, 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni, 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
Proroga del reddito di emergenza
Per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (Rem) relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. La domanda per le quote di Rem dovrà essere presentata all’Inps entro il 31 luglio 2021 tramite il modello predisposto dall’Inps stesso. Per l’allungamento del periodo di fruizione del reddito di emergenza sono stati stanziati per il 2021 884,4 milioni di euro.
Il contratto di rioccupazione
Dalla data di entrata in vigore del Dl Sostegni Bis e fino al 31 ottobre 2021 viene istituto il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare
l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.
Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante questo periodo si applicano le sanzioni previste dalla normativa già in vigore sul licenziamento illegittimo.
I datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono
lavoratori con il contratto di rioccupazione sono esonerati, per un periodo massimo di sei mesi, dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nel limite massimo di 6mila euro su base annua.
Lavoratori stagionali
Ai lavoratori stagionali (dipendenti e in somministrazione) del turismo e degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport viene riconosciuta un’ulteriore indennità una tantum di 1.600 euro, che si aggiunge all’indennità di 2.400 euro stanziata con il primo decreto Sostegni.
Proroga della cassa integrazione
Le aziende che hanno subìto un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019, possono presentare domanda di cassa integrazione per una durata massima di 26 settimane. La riduzione media oraria non può superare l’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato. Viene inoltre prorogata la Cigs per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione fino al 31 dicembre 2021.
Sostegno per affitto e utenze
Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è stato istituito un fondo di 500 milioni di euro per il 2021, da ripartire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base dei seguenti criteri: una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune; una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.
Agevolazione prima casa per i giovani
Il Dl Sostegni Bis ha confermato gli aiuti all’acquisto della prima casa per gli under 36 titolari di un rapporto di lavoro atipico. Fino al 30 giugno 2022 le domande presentate da chi presenta Isee inferiore a 30 mila euro hanno la priorità e la misura massima della garanzia concedibile è elevata all’80% della quota capitale. La dotazione del Fondo di garanzia è incrementata di 290 milioni per il 2021.
Bonus vacanza solo a chi lo aveva già chiesto
Il Dl Sostegni Bis ha esteso l’utilizzo del bonus vacanze anche nelle agenzie di viaggio e presso i tour operator, oltre che negli hotel, negli agriturismi e nei b&b. Non è stata introdotto, però, la possibilità di richiedere il voucher anche quest’anno. In sostanza, il bonus potrà essere generato e fruito solo da chi, con un Isee inferiore a 40mila euro, ne aveva fatto richiesta tramite l’App Io (l’applicazione dei servizi della Pubblica amministrazione) entro il 31 dicembre 2020.
Il bonus vacanze, spendibile entro il 31 dicembre 2021, è pari a 150 euro per i single, 300 euro per le coppie e 500 per le famiglie con tre o più persone. L’80% del voucher viene concesso tramite sconto diretto in struttura, mentre il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta.
Stop ai licenziamenti
Per le aziende che chiedono la cassa Covid entro fine giugno, il blocco dei licenziamenti è prorogato al 28 agosto. Inoltre dal primo luglio le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali, a condizioni che non licenzino.