Al via dal 1° gennaio 2024. Vale fino a 6.000 euro l’anno. Per i non occupabili il Rdc continuerà a esistere fino a fine 2023, senza il limite delle 7 mensilità
Si chiama Assegno di inclusione il nuovo strumento di contrasto alla povertà che sostituirà dal primo gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza. Potrà essere chiesto solo dalle famiglie nelle quali ci sono componenti disabili, minori o over 60. Per gli occupabili, invece, dal 1° settembre 2023 arriva lo strumento di attivazione al lavoro con percorsi di formazione. Oppure la possibilità di fare il servizio civile sostitutivo. È quanto prevede il decreto Lavoro approvato dal Consiglio dei ministri il 1° maggio scorso.
Il provvedimento prevede sette miliardi nel 2024 per l’assegno di inclusione e lo strumento di attivazione. All’assegno destinato alle famiglie non occupabili sono destinati 5,6 miliardi, mentre all’attivazione per gli occupabili circa 1,4 miliardi. La cancellazione del Reddito di cittadinanza consente di risparmiare il prossimo anno oltre 8,7 miliardi.
Reddito di cittadinanza per tutto 2023 ai non occupabili
Prima dell’entrata in vigore dell’Assegno di inclusione a gennaio 2024, per i beneficiari non occupabili il reddito di cittadinanza continuerà ad esistere fino alla fine del 2023. Senza il limite delle sette mensilità introdotto della legge di Bilancio: il decreto Lavoro modifica infatti i due commi che avevano introdotto tale limite.
La deroga vale solo per i nuclei familiari con disabili, minorenni o con over 60. Prima della scadenza dei sette mesi, i nuclei dovranno però essere presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Il costo della prosecuzione è di 384 milioni nel 2023.
Assegno di inclusione, fino a 6.000 euro l’anno
L’Assegno di inclusione può arrivare fino a 6.000 euro all’anno. Cioè fino a 500 euro al mese moltiplicati per la scala di equivalenza fino a un massimo di 2,2 (2,3 nel caso di disabili gravi). La scala cambia e vale uno per il primo componente, 0,5 per ogni altro componente con disabilità, 0,4 per gli altri componenti over 60 o con carichi di cura, 0,15 per i bambini fino a due anni e 0,10 per gli altri minori. A questa somma si aggiungere un contributo affitto (per locazioni regolari) fino a 3.360 euro all’anno, 280 al mese.
A chi spetta l’Assegno di inclusione
I richiedenti dell’Assegno di inclusione devono essere residenti in Italia da almeno cinque anni e gli ultimi due in modo continuativo. La famiglia deve avere un Isee non superiore a 9.360 euro e un reddito familiare inferiore a 6.000 annui moltiplicati per la scala di equivalenza. Nel calcolo del reddito sono incluse le pensioni e i compensi da lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. Il valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non può superare i 30.000 euro. E non si possono possedere auto con oltre 1600 di cilindrata o moto oltre i 250cc immatricolati nei tre anni precedenti.
L’assegno viene erogato per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. In caso di inizio di lavoro dipendente la retribuzione non è considerata nel reddito fino a un massimo di 3.000 euro annui lordi. Per avere il beneficio economico previsto dall’assegno di inclusione si deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl). I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente devono presentarsi ogni novanta giorni per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.
L’Assegno di inclusione decade al primo rifiuto
I componenti del nucleo familiare di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro vengono avviati ai centri per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. La famiglia perde il beneficio economico se uno dei componenti rifiuta un’offerta di contratto di lavoro che preveda un periodo di almeno un mese. Nel caso di contratti tra uno e sei mesi il beneficio è solo sospeso.