L’agevolazione vale solo per i privati, non per la Pa. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate su beneficiari e funzionamento
Il bonus benzina è pronto a partire. Sono arrivate infatti le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per i buoni benzina da 200 euro introdotti per combattere il caro-carburanti. I bonus non sono tassati in capo ai dipendenti e sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa.
La circolare firmata dal direttore delle Entrate specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le modalità di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui siano riconosciuti come premio di risultato.
A chi spetta il bonus benzina
Possono accedere al bonus benzina i datori di lavoro privati, anche chi non svolge attività commerciale e i lavoratori autonomi, purché abbiano dipendenti. Non ne hanno invece diritto le amministrazioni pubbliche. La platea dei beneficiari include solo i lavoratori dipendenti.
Il bouns benzina parte subito
Il bonus benzina può essere corrisposti da subito, senza necessità di accordi contrattuali, e vale per benzina, gasolio, Gpl e metano, ma anche per la ricarica di veicoli elettrici.
Quanto alla categoria di lavoratori destinatari dei buoni, è essenziale che si tratti di titolari di reddito di lavoro dipendente. Considerato che la norma è volta a indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti a seguito dell’aumento del prezzo dei carburanti, i buoni possano essere corrisposti dal datore di lavoro da subito, senza necessità di preventivi accordi contrattuali.
I buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, Gpl e metano). Sul punto, la circolare specifica che dà diritto all’agevolazione anche l’erogazione di buoni (o titoli analoghi) per la ricarica di veicoli elettrici.
Il bonus benzina non costituisce reddito
Il bonus benzina di 200 euro non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall’articolo 51 del Tuir. Va quindi conteggiato in maniera separata rispetto agli altri benefit, chiarisce ancora l’Agenzia.
Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori bonus benzina).
I bonus benzina possono essere erogati anche per finalità retributive. In questo caso, l’erogazione deve avvenire nell’anno in corso e in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali”, nel rispetto della normativa prevista, per i premi di risultato.