Il governo ha recepito la direttiva Ue. Previsti anche l’obbligo per le compagnie di prevedere la sospensione delle polizze e strumenti per comparare le tariffe
Nuove regole per l’Rc auto, che viene estesa ai monopattini e alle biciclette elettriche. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera preliminare allo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea in materia e prevede anche un obbligo specifico per i veicoli elettrici leggeri. Il testo, come spiega una nota del Mimit, apporta modifiche al codice della Strada e al codice delle assicurazioni private. E definisce i casi in cui sussiste l’obbligo di copertura assicurativa.
Al fine di garantire una maggiore trasparenza, poi, il provvedimento rafforza lo strumento del ‘preventivatore’, per confrontare gratuitamente i prezzi. Questo consente ai consumatori di confronatre prezzi, tariffe e ondizioni contrattuali delle imprese di assicurazione ed è consultabile sui siti internet dell’Ivass e del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Rc auto, obbligo di copertura anche per i veicoli elettrici
Per quanto riguarda l’obbligo di Rc auto, questo viene esteso ai veicoli a prescindere dal terreno su cui vengono utilizzati. E a prescindere dal fatto che siano fermi o in movimento e dalla loro circolazione in zone il cui l’accesso è soggetto a restrizioni (per esempio mezzi che negli aeroporti trasportano i passeggeri dal gate all’aereo). Inoltre, viene appunto previsto un obbligo specifico per i veicoli elettrici leggeri, tra cui monopattini e le bici elettriche.
Sono però esclusi dall’obbligo di copertura assicurativa i veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto, quelli ritirati dalla circolazione (destinati alla rottamazione o su cui vige fermo amministrativo, confisca o sequestro) e quelli volontariamente sospesi dalla circolazione (ad es. per utilizzo stagionale).
Sì alla sospensione volontaria dell’Rc auto
Una grande novità è quella della sospensione volontaria dell’Rc auto da parte dell’assicurato. In tal modo si codifica una possibilità finora rimessa alla libera scelta dell’impresa assicuratrice. Il termine di sospensione può essere prorogato più volte e non può avere una durata superiore a nove mesi, rispetto all’annualità.