Il 18 dicembre scade la proroga. Ecco come mettersi in regola
C’è tempo solo fino a lunedì prossimo per mettersi in regola con la rottamazione quater. Il 18 dicembre scade infatti il termine per pagare le prime due rate. Il nuovo termine, ricorda l’Agenzia della riscossione, è previsto dal decreto Anticipi appena approvato.
Rottamazione quater, proroga della scadenza (ma senza flessibilità)
Sarà così ancora possibile effettuare il pagamento, senza sanzioni né interessi di mora, delle prime due rate della rottamazione della cartelle. L’emendamento approvato stabilisce che i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata) si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023. Per tale scadenza non sono però previsti 5 giorni di flessibilità.
Rottamazione quater, come pagare
Per i pagamenti relativi alla rottamazione quater devono essere utilizzati i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, disponibili in copia anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Nel caso in cui il versamento non venga eseguito o sia effettuato oltre il termine ultimo oppure sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della definizione agevolata. E quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.
È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat abilitati ai servizi di pagamento Cbill. Con l’internet banking, agli uffici postali, dai tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Oppure con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nella sezione “Sportello territoriale” del sito oppure tramite il contact center al numero 060101.
La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale. E quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
Sempre nell’ambito della rottamazione quater, per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. Per i contribuenti che hanno optato per un piano di pagamenti dilazionato, consentito fino a un massimo di 18 rate, a partire dal 2024 saranno quattro gli appuntamenti per il versamento delle rate. Queste andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, secondo il proprio piano.